Perché
sponsorizzare la Flyer Gym?
..Potrebbe
sembrare anacronistico, in un periodo di crisi globale,
parlare di marketing sociale ma il ritorno d'immagine
che le aziende potrebbero "portarsi a casa" da una
sponsorizzazione della FG si configura proprio in questo
ambito.
..Sostenere
gli impegni statutari della Flyer Gym significa aiutarla
in un intenso lavoro educativo che svolge
quotidianamente sul territorio. Già nel motto della
società "Forever Strong" si coglie il prioritario
intento di far crescere le future generazioni forti nel
corpo e ancor di più nello spirito, una sorta di
imprinting valoriale che le accompagnerà per tutta la
vita e che si tramanderà di padre in figlio.
..È
una "visione" che, a sei anni dalla data di fondazione,
prende forma nei 330 allievi che già la frequentano e
nelle persone che hanno messo a disposizione cifre
importanti per la realizzazione di una struttura di
proprietà.
..Tra
i progetti già attivi c'è un piano di sostegno
educativo, attraverso lo sport, per i rioni disagiati
della città di Varese. In futuro, inoltre, la
definizione di attività ginniche innovative per bambini
con disturbi afferenti allo spettro autistico.
PUBBLICITA'
..Per un'azienda la sponsorizzazione sportiva rappresenta un'ottima integrazione ai classici canali pubblicitari poiché avvicina il marchio alla gente e lo lega per sempre alle imprese sportive e agli eventi organizzati dall’associazione. Se decidete di appoggiare la vostra Immagine alla nostra organizzazione e ai nostri programmi ci guadagnerete in pubblicità, attraverso la promozione del marchio e nome in diverse forme, tra cui:
VANTAGGIO FISCALE
Che cosa può
detrarre l'impresa che sponsorizza o commissiona la
pubblicità?
..La norma prevede che
se un soggetto, che svolge attività imprenditoriale,
stipula un contratto di pubblicità o di sponsorizzazione
(considerate spese di pubblicità per l’azienda), potrà
dedurre dal proprio reddito d'impresa l'intero importo
(compresa l’iva al 22%) nell'esercizio in cui sostiene la
spesa o in alternativa in quote costanti nell'esercizio
stesso e nei quattro successivi. La spesa è interamente
deducibile dal reddito d'impresa dello sponsor ai sensi
dell'art.74 comma 2 del TUIR alla presenza di un rapporto
tra lo sponsor che si impegna a versare un corrispettivo
in cambio di una prestazione resa dall'associazione, volta
allo sviluppo dell'immagine e dei prodotti del soggetto
erogante, mediante una specifica attività del beneficiario
quale la partecipazione a eventi sportivi).
..E' opportuno tenere
presente che quanto sopra detto deve trovare formale
supporto, oltre che nella stesura di un regolare contratto
o di una lettera d'impegni, nella fatturazione che
l’associazione è obbligata a porre in essere nei confronti
dello sponsor. Le fatture dovranno essere regolarmente
assoggettate ad IVA con aliquota del 22%. Le imprese
potranno dedurre, nel corso del proprio periodo d'imposta,
costi per pubblicità o sponsorizzazione resa da
associazioni sportive dilettantistiche, per un ammontare
complessivo di 200.000 euro. Niente vieta comunque che
l'impresa possa porre in essere altri contratti di
pubblicità o sponsorizzazione, senza alcun limite di
spesa, per prestazioni rese da altri soggetti diversi
dalle associazioni sportive.